Guida al fondo pensione BCC, il fondo di pensione integrativa del Credito Cooperativo

Il fondo pensione integrativo BCC è un fondo di pensione complementare aperto a tutti i lavoratori del Credito Cooperativo che potranno così scegliere di integrare la futura pensione erogata dall’Inps con quella maturata grazie al fondo attivato.

Avrà nello specifico possibilità di aderire a questo fondo il lavoratore dipendente delle Banche di Credito Cooperativo e degli altri enti che hanno aderito alla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo o il lavoratore dipendente di società che applica la contrattazione collettiva nazionale di lavoro che è stata stipulata dalla suddetta Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo.

Avrà possibilità di aderire al fondo BCC anche il soggetto che risulta fiscalmente a carico di un soggetto che ha già aderito al fondo integrativo BCC.

L’accesso a questo fondo di pensione integrativa non è pertanto aperto a tutti ma solo a determinati soggetti che posseggono le caratteristiche sopra indicate.

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Caratteristiche del fondo pensione integrativo BCC

Caratteristica di questo fondo pensionistico è il contributo che l’aderente dovrà impegnarsi a versare. Il lavoratore che accetterà di attivare questo fondo dovrà infatti versare una quota del 2% del contributo mentre il restante 5,20% verrà versato direttamente dal datore di lavoro (solo se il lavoratore è stato assunto dopo il 1 gennaio 2013, se è stato invece assunto precedentemente la percentuale versata dal datore di lavoro sarà del 4,20%)

I lavoratori di nuova occupazione dovranno inoltre obbligatoriamente versare il 100% del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) sul fondo; i nuovi iscritti che non risultano di prima occupazione saranno obbligati invece a versare sul fondo il TFR per una percentuale inferiore ai lavoratori di nuova occupazione e pari al 50%.

Riscatto del fondo pensione integrativo BCC

Se si è aderito ad un fondo pensione completare BCC si avrà la possibilità di riscattare tutto ciò che è stato versato e tutto ciò che è stato maturato laddove non sussistano più le caratteristiche richieste per accedere all’attivazione del fondo stesso (in caso quindi di dimissioni o licenziamento).

Il lavoratore avrà anche possibilità di riscattare in tutto o in parte quanto maturato sul fondo qualora si verifichino particolari condizioni indicate nel contratto che si sottoscrive in fase di attivazione del fondo: invalidità parziale o totale che impedisca lo svolgimento dell’attività lavorativa, cassa integrazione straordinaria o in caso di cessazione dell’attività lavorativa con inattività di durata non inferiore ad un anno e non superiore a 4 anni.

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