Fondo pensione disoccupati: dal riscatto anticipato alla pensione integrativa Rita
Quando si parla di fondi pensione si pensa istintivamente a lavoratori che, preoccupati della pensione futura, iniziano a fare versamenti su una previdenza complementare in modo da poter contare su una rendita sotto forma di pensione integrativa rispetto a quella erogata dall’INPS una volta smesso di lavorare. Statisticamente questa è senza dubbio l’ipotesi più ricorrente. Tuttavia nulla vieta anche a casalinghe o studenti di aprire un fondo pensione. In altre parole il mantenimento di un fondo pensione non dipende dalla circostanza che il titolare sia un lavoratore. Ma che cosa succede se chi lavora apre un fondo pensione e poi viene licenziato?
Fondo pensione disoccupati: sospensione versamenti e riscatto anticipato
Solitamente le condizioni del fondo pensione prevedono la possibilità di sospendere i versamenti temporaneamente a discrezione del titolare. Rientra in questa fattispecie il caso di licenziamento: è bene però tenere presente che la sospensione riguarderebbe i versamenti volontari e non anche il Tfr.
Diverso è il discorso della possibilità di riscatto anticipato del fondo in caso di licenziamento (con la dovuta tassazione).
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Pensione integrativa anticipata: come funziona la Rita per disoccupati con fondo pensione
La Rita (Rendita Integrativa Anticipata), consente a chi resta senza lavoro di ottenere la pensione con dieci anni di anticipo rispetto al raggiungimento dei requisiti anagrafici di pensionamento (ovvero 56 anni e 7 mesi). Presupposto aggiornato per poterla richiedere è lo stato di disoccupazione da almeno 24 mesi (prima erano minimo 48). Hanno diritto alla Rita solamente coloro che hanno fatto versamenti a fondi di previdenza complementari.
La pensione complementare può essere anticipata solo dagli iscritti che risultino disoccupati da un certo periodo di tempo e a cui manchino più di 5 e meno di 10 anni dalla maturazione dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia. Si tratta in altre parole di una pensione integrativa che viene finanziata mediante il conferimento del TFR al fondo di previdenza complementare e attraverso il versamento dei contributi supplementari.
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