Riscatto anticipato del fondo pensione: acquisto casa, spese mediche e licenziamento
Quando si decide di attivare un fondo pensione si pensa, con uno slancio verso il futuro, al momento in cui si raggiungerà l’età pensionabile. Quando si smetterà di lavorare infatti il capitale maturato andrà ad incrementare l’assegno mensile previsto dal piano pensionistico nazionale.
Può capitare però a volte che si presenti l’esigenza di liquidità anticipata per compiere passi importanti nella propria vita o far fronte ad emergenze e spese impreviste. Per gli italiani una delle priorità e dei passi più importanti per la propria indipendenza, da un punto di vista personale ed economico, è l’acquisto di una casa. E può anche capitare che si verifichino eventi inaspettati che pregiudicano la disponibilità economica e quindi la capacità di far fronte ai versamenti periodici: l’esempio più frequente è quello del licenziamento.
Quali sono le condizioni di anticipo del fondo pensione in caso di acquisto di un immobile identificabile come abitazione principale (o di ristrutturazione prima casa)? Si possono sospendere i versamenti sul fondo pensione in caso di licenziamento? È bene essere informati su limiti, condizioni, costi e tassazione.
Riscatto anticipato fondo pensione per acquisto prima casa: quando è possibile
Può inoltrare richiesta di riscatto anticipato del fondo integrativo il soggetto che ha attivato un fondo di pensione complementare da almeno 8 anni (concorrono al conteggio anche gli anni in cui i versamenti sono stati temporaneamente sospesi; il Covip ha regolamentato infatti che ai fini del calcolo fa fede la data di attivazione del fondo integrativo e non il numero effettivo di anni di versamento).
È possibile richiedere il riscatto anticipato fino ad una percentuale del 75% di quanto maturato fino al momento della richiesta.
Importante è la tempistica entro la quale occorre inoltrare la richiesta di riscatto. Non si possono infatti superare i 18 mesi dalla data di acquisto dell’immobile e occorrerà allegare alla richiesta di riscatto copia dell’atto notarile.
Un aspetto importante da tenere presente è che si può richiedere il riscatto anticipato anche se l’acquisto della prima casa non è direttamente per il soggetto titolare del fondo integrativo ma per i figli. Il riscatto può essere richiesto anche se a procedere all’acquisto è il coniuge del soggetto titolare del fondo pensionistico purché ci sia fra i due la comunione dei beni.
La tassazione prevista sull’importo riscattato si applica sull’importo spettante. La ritenuta a titolo di imposta sarà del 23%.
In caso di riscatto non sarà tuttavia oggetto di tassazione l’importo relativo ai rendimenti del fondo pensionistico integrativo in quanto trattasi di importi già tassati in precedenza.
Se sei giovane e devi ancora comprare casa non significa quindi che, intanto, tu non possa pensare alla pensione futura accantonando capitale da usare come pensione complementare e riscattabile con anticipo (parzialmente e alle condizioni di cui sopra) in caso di acquisto prima casa.
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Il riscatto anticipato per licenziamento: possibilità e costi
Il riscatto anticipato in caso di licenziamento può essere richiesto dal soggetto titolare del fondo integrativo se sono trascorsi almeno 12 mesi dalla data di licenziamento. Per poter avanzare la richiesta di riscatto il soggetto dovrà compilare e consegnare la relativa modulistica di richiesta reperibile online. Andrà inoltre allegata l’opportuna documentazione attestante la perdita di impiego. La percentuale di importo che è possibile riscattare è pari al 50% dell’importo maturato (se la richiesta di riscatto viene avanzata fra i 12 e i 48 mesi dalla perdita dell’attività lavorativa).
Il restante 50% di quanto maturato nel fondo integrativo, potrà essere riscattato una volta superati i 4 anni dalla data di licenziamento. Per poter infatti riscattare il residuale 50% fondamentale è che l’arco temporale di disoccupazione sia superiore ai 4 anni.
Alcuni fondi pensione permettono tuttavia la possibilità di riscatto in percentuali diverse da quanto sopra indicato. La percentuale che è possibile richiedere è ben specificata nella diverse clausole contrattuali dei diversi fondi complementari.
C’è da evidenziare che la richiesta di riscatto anticipato non è a costo zero. È infatti soggetto a tassazione l’importo maturato che non è stato oggetto di tassazione in precedenza.
La richiesta di riscatto per perdita di impiego per i fondi complementari collettivi non è comparabile in toto con la richiesta di riscatto anticipato per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo. La richiesta di riscatto per perdita dei requisiti è infatti anch’essa oggetto di tassazione in percentuale però di solito maggiore rispetto alla richiesta di riscatto per perdita di impiego.
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